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Maggio 23, 2022Cos’è lo stage formativo?
La Commissione Interpelli sottolinea che “lo stage, o tirocinio formativo e di orientamento, rappresenta una forma d’inserimento temporaneo all’interno dell’azienda, non costituente rapporto di lavoro, finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto il mondo del lavoro, attraverso una formazione e un addestramento pratico direttamente in azienda. Il rapporto, regolato da un’apposita convenzione, coinvolge tre soggetti:
– soggetto promotore che procede all’attivazione dello stage;
– tirocinante che, di fatto, è il soggetto beneficiario dell’ esperienza di stage;
– azienda ospitante”.
Gli stagisti possono essere equiparati ai lavoratori?
Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, “i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, nonché gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione sono equiparati ai lavoratori ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008”.
L’equiparazione fatta dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, tra i soggetti anzidetti e i lavoratori che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa, ha valenza solo ed unicamente per le misure di salute e sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008, misure che devono pertanto essere attuate anche nei confronti di coloro che sono equiparati ai lavoratori.
Al riguardo si osserva che, a norma dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, l’obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria sussiste, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche nei riguardi dei soggetti equiparati ai lavoratori quali i tirocinanti, di cui all’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”.
E’ prevista la visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi?
Nel caso in cui un’azienda introduca uno stagista o un tirocinante (minorenne o maggiorenne) deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria nel caso in cui sia esposto a rischi per la salute e/o la sicurezza e di conseguenza sia equiparato alla definizione di ‘lavoratore’.
Per altre informazioni lo Studio Parente&Ranzato resta a disposizione.