Il ruolo del medico del lavoro

"Il lavoro costituisce il cardine del patto di cittadinanza su cui si fonda la nostra Repubblica ed è un diritto del lavoratore e un dovere della società che vengano rispettate ed applicate le norme sulla sicurezza."
(Sergio Mattarella)

La medicina del lavoro è un ambito sanitario che negli ultimi anni ha assunto grande rilevanza.

Tale branca della Medicina persegue l’obiettivo di tutelare e garantire la salute dei lavoratori, occupandosi di prevenire, diagnosticare e curare le malattie causate dalle attività lavorative, andando a valutare il rischio professionale associato a una determinata mansione e sottoponendo i lavoratori a specifici accertamenti clinici.

Negli anni è divenuto sempre più chiaro che solo con controlli metodici e scientificamente validi si può salvaguardare e promuovere la salute dei lavoratori in un ambiente di lavoro sicuro e non nocivo e proteggerne le capacità lavorative.

Con il D.Lgs. n. 81/2008 – il c.d. Testo unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, noto anche con l'acronimo TUS o TUSL – il Legislatore ha inteso, pertanto, rafforzare la tutela della salute dei lavoratori – definita all’articolo 2 lettera O, conformemente a quanto previsto dall’Organizzazione Mondiale della sanità, come uno “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità“ – ampliando gli obblighi di Sorveglianza Sanitaria e rafforzando la funzione del medico competente come collaboratore qualificato per tutti i numerosi compiti che richiedono una efficace tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori durante le attività.

Il medico del lavoro, o medico competente, è un medico in possesso di determinati requisiti, che deve essere nominato dal datore di lavoro al fine di tutelare i lavoratori che risultino esposti a rischi per la salute di entità tale da necessitare visita medica.

In particolare, per quanto riguarda i succitati requisiti, il dispositivo dell’art. 38 del D.Lgs 81/2008, che descrive i “Titoli e requisiti del medico competente”, stabilisce che costui debba possedere uno dei seguenti.

Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica

Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro

Autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277

Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale

Con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.